La figura dell’RLS ovvero del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro deve essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l’RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, un testo che tra le altre cose legifera anche in merito agli aspetti logistici, formativi e obbligatori di questa figura.
Il Decreto Legislativo 81/08 definisce in maniera inequivocabile tutto l’iter legislativo che riguarda la figura dell’RLS dalla definizione esatta del suo ruolo alla nomina passando per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio.
La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08. Questo articolo prevede che l’RLS venga nominato da un’assemblea dei lavoratori/strong> e scelto tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Secondo quanto previsto dagli accordi sindacali inoltre:
Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.
In riferimento a quanto riportato nell’art. 50 del D.lgs. 81/08 l’RLS ha degli obblighi ben precisi a cui attenersi al fine di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi. Nello specifico, l’art.50 riporta che l’RLS:
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
La formazione dell’RLS è obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza, inoltre è il datore di lavoro a farsi carico delle spese necessarie per la frequenza del corso di formazione per l’RLS e il successivo corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’art. 37 del Dlgs 81/08, sempre secondo tale articolo la formazione per i responsabili e i lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro.
In merito alla formazione per l’RLS l’art.37 comma 10 sottolinea che chi svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione specifica mediante un apposito corso per RLS a cui segue un corso di aggiornamento per RLS.
Il corso sicurezza lavoro per RLS deve essere in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo Unico sulla sicurezza e il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32 secondo quanto definito dal comma 11, art. 37 del DLgs. n. 81, nonché dall’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997.
Il corso di aggiornamento per RLS è previsto dall’integrazione del DLgs. 106/09 secondo cui chi svolge il ruolo di RLS deve aggiornarsi annualmente, secondo la normativa nelle imprese che registrano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 lavoratori il corso di aggiornamento dell’RSL non deve essere al di sotto delle 4 ore mentre per le azienda con più di 50 lavoratori l’aggiornamento dovrà avere una durata minima di 8 ore.
Devi ricoprire il ruolo di RLS?
Devi seguire un corso valido a tutti gli effetti di legge?
Scopri i nostri corsi per la formazione e l’aggiornamento del RLS!