Trattamento dei dati personali, nuovo Regolamento UE 2016/679
In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il nuovo Regolamento è costituito da 99 articoli. Vediamone alcuni.
L’articolo 1, Oggetto e finalità, stabilisce che il regolamento ha l’obiettivo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali. Nell’articolo 2, Ambito di applicazione materiale, si definisce quando il regolamento non si applica al trattamento dei dati personali, ossia:
- quando il trattamento è effettuato per attività che non rientrano nel diritto dell’Unione
- quando è effettuato da una persona fisica a carattere personale e domestico
- quando è effettuato da un’autorità competente con l’obiettivo di prevenire, indagare o accertare un reato.
L’articolo 4 riporta le Definizioni. In particolare, si definisce trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la concellazione o la distruzione. Si definisce, invece, il responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
L’articolo 5 stabilisce, invece, i Principi applicabili al trattamento di dati personali e li rintraccia in:
- liceità, correttezza e trasparenza
- limitazione della finalità
- minimizzazione dei dati
- esattezza
- limitazione della conservazione
- integrità e riservatezza
- responsabilizzazione
Per quanto riguarda la sicurezza dei dati personali e, nello specifico, la sicurezza del trattamento, articolo 32 si stabilisce che il titolare del trattameto e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono:
- la cifratura dei dati personali
- la capacità di assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
- la capacità di ripristinare tempestivamente l’accesso ai dati personali
- una procedura per testare e valutare l’efficacia delle misure tecniche e organizzative
Sull’Entrata in vigore e applicazione, infine, si stabilisce all’articolo 99 che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e si applica a partire dal 25 maggio 2018.
Per approfondire gli altri articoli: Regolamento UE 2016/679