Il Decreto Legislativo 81/08, o Testo Unico Sicurezza, stabilisce le misure da adottare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e definisce le figure che hanno un ruolo chiave in fase di prevenzione e valutazione dei rischi. Tra queste, il medico competente è la persona (art. 2) “che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti” previsti nel Decreto.
La normativa per il medico competente ne definisce gli obblighi, le mansioni e i requisiti.
Il medico competente collabora (art. 25) con il datore di lavoro e l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per effettuare la valutazione dei rischi e stabilire, eventualmente, la sorveglianza sanitaria da avviare per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente, inoltre, istituisce e aggiorna regolarmente una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore che è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. È obbligo del medico informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e dare a chi è interessato i risultati di quest’ultima. Può accedere, infine, a tutti gli ambienti di lavoro a cui fa visita una volta l’anno o secondo quanto previsto dalla sorveglianza sanitaria (sulla base della valutazione dei rischi).
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, rispettando il segreto professionale e consegna al lavoratore una copia della cartella sanitaria e di rischio.
La sorveglianza sanitaria (art. 41) è effettuata dal medico competente e consiste in una visita medica effettuata in un preciso momento e per verificare la presenza di rischi alla salute del lavoratore. La visita medica viene effettuata:
Può svolgere la funzione di medico competente (art. 38):
Il medico in possesso di questi requisiti deve partecipare al programma di educazione continua in medicina, con crediti non inferiori al 70% del totale nella materia “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Il medico con questi requisiti è iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.