La sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto e subappalto

Home » La sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto e subappalto

L’appalto è una forma di contratto con cui una parte si assume il compito di un’opera o di un servizio (appaltatore), a favore di un’altra parte che versa un corrispettivo in denaro (committente). Un soggetto per essere appaltatore deve essere un imprenditore, ovvero possedere un’organizzazione e dei mezzi propri.
Il subappalto è un contratto con cui un appaltatore cede a un terzo (il subappaltatore) l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto con il committente, che deve comunque concedere l’autorizzazione.
L’art.26 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro fissa gli obblighi e le responsabilità in materia di appalti. I principi generali che possono desumersi dal suddetto articolo sono:

  • responsabilità solidale, per tutti i soggetti coinvolti nella catena degli appalti;
  • tutela della salute, compreso lo stress da lavoro correlato;
  • garanzia, da parte del committente, della prevenzione degli infortuni che derivano dai rischi interferenziali tra le proprie attività e quelle degli esecutori, prestatori e fornitori;
  • responsabilità sociale.

Gli obblighi

Per scegliere un appaltatore il committente deve seguire una precisa procedura, che prevede la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, sulla base degli indici forniti dal sistema di qualificazione delle imprese. Tale verifica si effettua acquisendo:

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • l’autocertificazione della ditta appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Il committente deve anche fornire ai soggetti coinvolti tutte le informazioni disponibili sui rischi presenti nell’area in cui andranno a operare e sulle misure di protezione e prevenzione adottate nella stessa area.
I lavoratori della ditta appaltatrice o subappaltatrice sono obbligati a esporre una tessera di riconoscimento, che deve essere composta dalla fotografia, i dati del lavoratore, i dati del datore di lavoro, la data di assunzione e l’autorizzazione del committente, in caso di subappalto.
Nei contratti di appalto e subappalto vanno indicati, pena la nullità del contratto stesso, i costi delle misure per limitare o eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interferenze dei lavoratori.
Il committente e l’appaltatore devono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, con lo scopo di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte.
Per promuovere la collaborazione il committente elabora il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), che deve indicare le misure adottate per eliminare o limitare i rischi per i lavoratori. Il documento va allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.

Le responsabilità

Il committente risponde insieme all’appaltatore o al subappaltatore per i danni subiti da un dipendente dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice quando questi non sono coperti dall’indennizzo dell’INAIL.
L’unico caso in cui non si applica questa regola è quando il danno deriva da rischi specifici dell’attività dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice.

Responsabilità solidale
Rapporti Retributiva Contributiva Fiscale
Tra appaltatore e subappaltatore (pubblici e privati) Per due anni, non soggetta a esonero Per due anni, soggetta a esonero Per due anni, soggetta a esonero
Tra committente e appaltatore/subappaltatore (pubblici) No No (regime sanzionatorio ) No (regime sanzionatorio )
Tra committente e appaltatore/subappaltatore (privati) Per due anni, non soggetta a esonero Per due anni, non soggetta a esonero (regime sanzionatorio) Per due anni, non soggetta a esonero (regime sanzionatorio)