L’appalto è una forma di contratto con cui una parte si assume il compito di un’opera o di un servizio (appaltatore), a favore di un’altra parte che versa un corrispettivo in denaro (committente). Un soggetto per essere appaltatore deve essere un imprenditore, ovvero possedere un’organizzazione e dei mezzi propri.
Il subappalto è un contratto con cui un appaltatore cede a un terzo (il subappaltatore) l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto con il committente, che deve comunque concedere l’autorizzazione.
L’art.26 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro fissa gli obblighi e le responsabilità in materia di appalti. I principi generali che possono desumersi dal suddetto articolo sono:
Per scegliere un appaltatore il committente deve seguire una precisa procedura, che prevede la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, sulla base degli indici forniti dal sistema di qualificazione delle imprese. Tale verifica si effettua acquisendo:
Il committente deve anche fornire ai soggetti coinvolti tutte le informazioni disponibili sui rischi presenti nell’area in cui andranno a operare e sulle misure di protezione e prevenzione adottate nella stessa area.
I lavoratori della ditta appaltatrice o subappaltatrice sono obbligati a esporre una tessera di riconoscimento, che deve essere composta dalla fotografia, i dati del lavoratore, i dati del datore di lavoro, la data di assunzione e l’autorizzazione del committente, in caso di subappalto.
Nei contratti di appalto e subappalto vanno indicati, pena la nullità del contratto stesso, i costi delle misure per limitare o eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interferenze dei lavoratori.
Il committente e l’appaltatore devono cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, con lo scopo di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte.
Per promuovere la collaborazione il committente elabora il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), che deve indicare le misure adottate per eliminare o limitare i rischi per i lavoratori. Il documento va allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
Il committente risponde insieme all’appaltatore o al subappaltatore per i danni subiti da un dipendente dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice quando questi non sono coperti dall’indennizzo dell’INAIL.
L’unico caso in cui non si applica questa regola è quando il danno deriva da rischi specifici dell’attività dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice.
Responsabilità solidale | |||
Rapporti | Retributiva | Contributiva | Fiscale |
Tra appaltatore e subappaltatore (pubblici e privati) | Per due anni, non soggetta a esonero | Per due anni, soggetta a esonero | Per due anni, soggetta a esonero |
Tra committente e appaltatore/subappaltatore (pubblici) | No | No (regime sanzionatorio ) | No (regime sanzionatorio ) |
Tra committente e appaltatore/subappaltatore (privati) | Per due anni, non soggetta a esonero | Per due anni, non soggetta a esonero (regime sanzionatorio) | Per due anni, non soggetta a esonero (regime sanzionatorio) |