Sono due i testi di legge fondamentali per ciò che riguarda la sicurezza e gli addetti antincendio nei lguoghi di lavoro, si tratta del Testo Unico DLgs 81/08 e del DM 10/03/1998, quest’ultimo specifico sull’antincendio.
L’art. 6 del DM 10/03/1998 si occupa nello specifico della nomina dell’addetto antincendio, che deve essere effettuata dal datore di lavoro
ART. 6 – (DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO)
- All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’articolo 10 del decreto suddetto.
- I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
- I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del-la legge 28 novembre 1996, n. 609.
- Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia com-provata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Il punto 3 indica che l’addetto antincendio deve ricevere una formazione specifica, che preveda gli argomenti dell’allegato IX dello stesso decreto. In particolare si sottolinea che la formazione dell’addetto antincendio si differenzia in base al grado di rischio antincendio dell’azienda, così come indicato dall’allegato I.
Le aziende a rischio incendio basso sono quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove sono presenti sostanze poco infiammabili e poche possibilità di sviluppo e propagazione di incendi. La formazione degli addetti antincendio rischio basso è il corso A di 4 ore.
le aziende a rischio basso sono, ad esempio, i luoghi di lavoro indicati dall’allegato del D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B del DPR n. 689 del 1959; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. In tal caso la formazione degli addetti antincendio è il corso B della durata di 8 ore.
Sono considerate a rischio elevato le sgeuenti tipologie di impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
In tal caso la formazione dell’addetto antincendio è il corso C della durata di 16 ore.